gennaio, 2016

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Condomini e contabilizzazione del calore – Novità

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Il 16 dicembre 2015 la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato ha dato parere favorevole con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Il decreto sopracitato si è reso necessario a causa dall’ennesima procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Secondo quanto rilevato da Bruxelles, infatti, il nostro Paese non ha recepito completamente nel suo ordinamento giuridico la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica.
Tra le lacune rilevate ve ne sono alcune estremamente importanti, in quanto riguardano direttamente la contabilizzazione del calore e, di conseguenza, migliaia e migliaia di condomini sparsi per tutto lo stivale. Vediamo quindi quali sono le proposte avanzate.

La Commissione vorrebbe proporre delle indicazioni che dovrebbero stabilire la corretta suddivisione delle spese nei condomini, dicendo che  i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, e fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato; che in edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l’esercizio del riscaldamento debbano essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70 per cento del totale dei consumi rilevati; che il condominio possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell’assemblea basata su di una relazione tecnica giustificativa; che in edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali possa essere determinato secondo le regole della tecnica, considerando il consumo così determinato per ciascun utente nel conteggio come “calore rilevato”; che i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Tale proposta ha sollevato non poche polemiche poiché alterare la ripartizione fra consumi volontari (prelievo effettivo di calore da parte degli utenti) e dispersioni delle reti di distribuzione è contrario al principio di fatturazione in base ai consumi effettivi; infatti a seconda che si ecceda in un senso o nell’altro, questo sistema  fa pagare nuovamente a millesimi o attribuisce iniquamente ai singoli i consumi collettivi. Non è quindi un parametro che è possibile ed utile sottoporre a limite, vista anche la sua variabilità in dipendenza della tipologia di impianto e dell’utilizzo stesso dell’edificio.

In parole povere il decreto 102/2014,stabilisce che tutti i condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato debbano provvedere all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore individuale e di valvole termostatiche sui singoli radiatori.

Quando l’adeguamento sarà completato, ogni singolo proprietario o semplice inquilino potrà misurare direttamente i consumi della sua utenza, regolando autonomamente la temperatura del proprio appartamento.

La grande novità che tale norma vorrebbe apportare, infatti, è rappresentata dal fatto che nei condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato la suddivisione delle spese non sarà effettuata tramite una semplice divisione in millesimi, ma piuttosto sulla base di quanto ogni singolo proprietario o inquilino ha effettivamente consumato, senza trascurare eventuali costi per interventi di manutenzione.

Per i condomini che non adempiranno a questa nuova norma le sanzioni sono salate, e spaziano da 500 euro a 2.500 euro.

 

 

2016 –

OGNI QUANTO ESEGUIRE MANUTENZIONI, PROVE FUMI E CERTIFICAZIONI?

 

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Il recente cambio della normativa ha suscitato molti dubbi e confusione su quali siano le operazioni e gli adempimenti necessari ed obbligatori da effettuare sulle caldaiette domestiche, alimentati in gran parte da stampa e  media che ci informano cercando gli slogan più sensazionalistici.

La confusione deriva spesso dalla mancata distinzione tra quelli che sono gli obblighi imposti dalla legge riguardo al controllo dei rendimenti degli impianti e quella che è la normale manutenzione e cura dell’apparecchio, operazioni che spesso si sovrappongono.

Le domande più frequenti?

  • Ogni quanto dobbiamo eseguire le manutenzioni e la prova dei fumi sul nostro impianto termico?
  • Sono obbligato a fare la manutenzione anche se non è l’anno di certificazione del rendimento dell’impianto?
  • Posso fare la sola certificazione dell’impianto senza la manutenzione?

Prima di dare delle risposte è necessario chiarire che “manutenzione”, ”prova dei fumi” e “controllo di efficienza energetica” dell’impianto sono cose ben distinte, sia pure interconnesse. La periodicità della manutenzione è stabilita dal produttore dell’impianto termico. Nella stessa occasione, si può anche far eseguire una prova dei fumi e sempre nella stessa occasione, se è l’anno di certificazione, si procede ad autocertificare l’impianto.

Con il termine MANUTENZIONE si intendono tutte quelle operazioni ordinarie che si eseguono su un impianto per verificare se questo risponde alle norme di sicurezza, per mantenerlo in buono stato e per garantire la sua efficienza nel tempo. La maggior parte delle operazioni di manutenzione si concentrano sul generatore di calore, anche se non dovrebbero essere dimenticate quelle sulle rimanenti parti dell’impianto (come ad es. il sistema di adduzione del gas, i collettori solari se presenti, i dispositivi di sicurezza antincendio, ecc.).

Una corretta manutenzione di una caldaia domestica dovrebbe:

  • Verificare la rispondenza del locale dove è installato il generatore alla normativa;
  • Effettuare il controllo visivo dello stato di conservazione del camino o del canale da fumo;
  • Rimuovere il bruciatore dal corpo caldaia;
  • Effettuare la pulizia scrupolosa dello scambiatore tramite la rimozione di tutte le incrostazioni anche all’interno delle varie parti;
  • Effettuare la pulizia e rimontaggio del bruciatore;
  • Effettuare la pulizia interna ed esterna della caldaia da polvere e corpi estranei;
  • Controllare la pressione dei vasi d’espansione ed eventualmente ripristino della corretta pressione di precarica;
  • Verificare la durezza dell’acqua e della presenza (se necessario) del sistema di trattamento dell’acqua calda sanitaria e di quella del circuito di riscaldamento;
  • Compilare e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato tipo 1 o ex allegato G) segnando eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni.

Da sottolineare che, come ribadito anche dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, il rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato tipo 1, ex allegato G), a discapito della sua denominazione che richiama fortemente il controllo di efficienza energetica, va compilato sempre alla fine delle operazioni di manutenzione anche quando il controllo di efficienza energetica non è stato eseguito. In questo caso il manutentore lascerà in bianco gli spazi riservati ai risultati del controllo strumentale.

Tutte queste operazioni hanno bisogno di minimo tre quarti d’ora per gli impianti domestici e può superare l’ora in caso di impianti più complessi.

Manutenzioni eseguite in tempi più ristretti equivalgono a scarsa qualità dell’intervento o imperizia del manutentore che è passibile di sanzione secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.

Lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 demanda all’impresa installatrice (l’idraulico) il compito di fornire precise indicazioni tecniche sulla periodicità e prescrizioni per eseguire la manutenzione all’impianto (la stessa indicazione viene ripresa in sede di Regolamento della Regione Toscana n. 25/R art. 8).

Visto che per gli impianti domestici tali indicazioni non sono normalmente fornite dall’idraulico che ha installato la caldaia, la normativa, in questi casi, prevede di seguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell’apparecchio.

Infatti ogni apparecchio che si acquista (la caldaia in questo caso, ma vale ad esempio per qualsiasi altro elettrodomestico) è corredato da un libretto d’uso e manutenzione comunemente detto “libretto di istruzioni” dove sono specificate le operazioni da eseguire per la manutenzione e la relativa periodicità di effettuazione. Pertanto l’attività di programmazione temporale della manutenzione è demandata al costruttore.

Oltre alla periodicità, al costruttore la normativa demanda anche l’individuazione delle operazioni da svolgere sull’apparecchio da lui prodotto. La scelta del legislatore è motivata dal fatto che ogni apparecchio è caratterizzato da proprie peculiarità e solo il fabbricante può conoscerne i limiti e le caratteristiche del prodotto che ha immesso sul mercato.

Dunque la norma non “prescrive” alcuna periodicità per la manutenzione, ma quest’ultima deve essere effettuata secondo quanto prescritto nel libretto d’uso e manutenzione che viene fornito obbligatoriamente, come prescritto dalla legge, nel momento in cui esce dalla fabbrica.

Per PROVA DEI FUMI si intende la misurazione dei parametri di combustione tramite apposita strumentazione e la determinazione del rendimento dell’apparecchio.

Di fatto è un controllo abbastanza veloce che si esegue a fine manutenzione e assicura la regolare funzionalità dell’apparecchio a salvaguardia della sicurezza degli abitanti dei locali riscaldati e del risparmio di combustibile.

Infine il CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA. Per il DPR 74/2013 questo controllo riguarda il generatore (la caldaia), la verifica della presenza e della funzionalità  dei  sistemi di  regolazione  della  temperatura  centrale  e  locale  nei  locali climatizzati; e la verifica della presenza e della funzionalità  dei  sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

Dunque per effettuare il controllo di efficienza energetica devono essere svolte tutte le operazioni previste nella manutenzione, allargando il controllo anche ai sistemi di trattamento dell’acqua se ci sono (addolcitori) e ai sistemi di regolazione della temperatura (i termostati ambiente); a ciò si aggiunge la prova dei fumi dalla quale si rileva il rendimento della caldaia.

Il rendimento deve soddisfare quanto previsto nell’Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 2013, mentre il parametro di combustione relativo al monossido di carbonio (CO) deve essere inferiore a 1000 ppm (parti per milione), secondo quanto prescritto dalla norma UNI 10389.

Per il controllo di efficienza energetica il DPR 74/2013 impone, per le caldaie a gas domestiche, una cadenza MINIMA quadriennale, cadenza che viene limitata ai soli generatori con meno di 8 anni di vita (dalla data di prima accensione) e che si trovano all’esterno (quindi sul balcone NON VERANDATO). Dunque il controllo di efficienza energetica non necessariamente segue la periodicità prevista per le manutenzioni.

L’allegato A del DPR 74/2013 riporta infatti:

 

Tipologia Impianto

Alimentazione

Potenza termica (kW)

Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)

Impianti con

generatore

di calore

a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquida o solido (es.gasolio)

10<P<100

2

P>=100

1

Generatori alimentati a gas, metano o GPL

10<P<100

4

(se con meno di 8 anni di età e se posta in esterno)

P>=100

2

(se con più di 8 anni di età e poste in esterno o poste all’interno di un locale abitato)

Per fare un esempio concreto, supponiamo di avere installato quest’anno (2016) una nuova caldaia domestica con potenza nominale pari a 24 kW (come la quasi totalità delle caldaie presenti nelle nostre abitazioni); La caldaia è posta sul terrazzo non chiuso da alcuna veranda; Dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante abbiamo un’indicazione sulla periodicità delle manutenzioni con cadenza annuale.

In questo caso con l’intervento di prima accensione vengono eseguite tutte le prove previste per la certificazione del rendimento di efficienza energetica ed il manutentore provvederà alla trasmissione della documentazione e l’aggiornamento del catasto termico; il 2016 diventa così l’anno 0 in cui la caldaia viene certificata presso l’ente deputato (PubliEs, Publicontrolli, Agenzia Fiorentina per l’Energia, Smit, etc).

Nel 2017, 2018 e 2019, rispettivamente 1°, 2°e 3°anno di “vita” della caldaia, verrà eseguita la sola manutenzione come richiesto dal libretto di uso e manutenzione.

Nel 2020, 4° anno di vita della caldaia, verrà effettuata sia la manutenzione che la certificazione del rendimento energetico.

Nel 2021, 2022 e 2023, 5°,6°e 7° anno, di nuovo si effettuerà la sola manutenzione.

Nel 2024, 8° anno, si effettuerà la manutenzione e la certificazione, ma da questo anno in avanti la cadenza della certificazione non sarà più quadriennale, ma diventerà biennale.

Così, nel 2025 effettuerà la sola manutenzione, ma nel 2026 sarà sottoposto sia a manutenzione che a certificazione. E così a seguire.

Se la caldaietta dell’esempio fosse stata installata all’interno dell’abitazione, o se il terrazzo fosse stato verandato, già dal 2018 sarebbe stato obbligatorio effettuare anche il controllo di efficienza energetica.

Per tutte le caldaie che già nel 2016 hanno superato gli otto anni di vita, benché siano poste in esterno dell’abitazione, la frequenza della certificazione del rendimento energetico sarà biennale.

In conclusione, in risposta alla domanda “ogni quanto dobbiamo eseguire le manutenzioni e la prova dei fumi sul nostro impianto termico?” possiamo dire che la periodicità viene indicata per la manutenzione dal costruttore della caldaia nel libretto di uso e manutenzione, mentre per la prova dei fumi dalla tipologia di intervento che si effettua sulla caldaia e dall’eventuale concomitanza con l’anno di certificazione.

“Sono obbligato a fare la manutenzione anche se non è l’anno di certificazione del rendimento dell’impianto?” Non sussiste alcun obbligo normativo cogente che impone di eseguire la manutenzione, semplicemente la normativa riferisce di eseguirla con la tempistica indicata dal fabbricante della caldaia. A tal proposito potrebbe essere utile fare un paragone con la manutenzione e la revisione delle automobili. La legge richiede che si effettui la revisione dell’auto entro 4 anni dall’immatricolazione e poi successivamente ogni due anni, il tutto con lo scopo di mantenere in stato di massima efficienza i veicoli per garantire la sicurezza e contenere rumore ed inquinamento. Normalmente però non si aspettano 4 o 2 anni prima di verificare il livello dell’olio, controllare la pressione delle gomme o lo stato dei freni, tutte operazioni di manutenzione ordinaria, specie se l’auto viene usata quotidianamente.

Infine, “posso fare la sola certificazione dell’impianto senza la manutenzione?” da quanto detto sopra, le operazioni e i controlli che vengono richieste per effettuare la certificazione comprendono interamente le operazioni di manutenzione, diventa quindi impossibile certificare un impianto senza effettuare la manutenzione.

Per approfondire

REGOLAMENTO Regione Toscana n. 25/R

REGOLAMENTO Comune di Prato 

regione 1

Regolamento Regione Toscana n. 25/R del 03/03/2015

Si tratta di un regolamento dove vengono elencate le varie disposizioni in materia di energia: quindi esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

In particolare vi è un aggiornamento sui casi e sulle modalità di controllo di efficienza energetica.

Le disposizioni di tale regolamento approfondiscono la definizione di locale adibito alla permanenza di persone, vale a dire lo spazio coperto e delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale; fanno parte del locale anche le verande chiuse o vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.

Gli impianti disattivati, mai attivati o non collegati alla rete di distribuzione di energia o a serbatoi di combustibili, sono esentati dal rispetto delle seguenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

Nella categoria impianti termici vengono indicati gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria; fanno eccezione a questa categoria i cosiddetti scaldabagni.

I controlli dell’efficienza energetica degli impianti termici vengono effettuati:

-          Alla prima accensione a cura dell’installatore;

-          In caso di sostituzione di alcuni pezzi, quali il generatore di calore;

-          Interventi particolari che possono modificare l’efficienza energetica.

I controlli di efficienza energetica successivi da quelli sopra citati, saranno effettuati secondo le periodicità aggiornate  nella seguente tabella:

Tipologia di impianto Alimentazione Potenza termica utile nominale [kW] Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma Generatori alimentati a combustibile liquido o solido 10 < P ≤  100 2° anno
P > 100 1° anno
Generatori alimentati a gas, metano o GPL 10 < P ≤ 100 -  2° se installati all’interno di locali adibiti alla permanenza di persone o se in esercizio da più di 8 anni

-  4° per gli altriP > 1002° anno

Inoltre, vengono fatte ispezioni dall’autorità competente (Publies, Publicontrolli,  Agenzia Fiorentina per l’Energia, etc.) con metodo  a campione per tutti gli impianti per i quali siano pervenuti i rapporti di controllo. Oltre alle normali verifiche, l’ispezione comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto. In caso di ripetuta mancanza dell’ispezione o di rifiuto da parte del responsabile dell’impianto, il tecnico incaricato ne dà comunicazione all’autorità competente per l’applicazione della sanzione amministrativa, compresa tra €500 ed €3.000 (d.lgs. 192/2005 art. 15 comma 5), con eventuale sospensione della fornitura di gas naturale.

Gaia V.

Regolamento 25/R