Detrazioni fiscali per la sostituzione della caldaia
Detrazioni Fiscali per la sostituzione della caldaia fino al 31 dicembre
DETRAZIONE DEL 50%
Fra gli interventi ammessi alla detrazione del 50% (elencati nella Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate – aggiornata a ottobre 2013), vi è il caso della sostituzione della vecchia caldaia con una nuova tradizionale (ma anche con una a condensazione o a biomassa, o pompa di calore). Per ottenere lo sgravio è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
■ causale del versamento “spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR (D.P.R. n. 917/86) e D.L. n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012″.
■ codice fiscale del soggetto che paga
■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Il contribuente deve conservare:
■ la ricevuta del bonifico,
■ le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate. ( documenti intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero infatti essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi
■ non è necessario produrre alcuna dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai lavori di sostituzione della caldaia, poiché fa fede la “dichiarazione di conformità” rilasciata dall’installatore.
DETRAZIONE DEL 65%
Dal 6 giugno 2013, per le caldaie a condensazione (con termoregolazione del calore) o a biomassa, l’agevolazione fiscale è del 65% (non più del 55%), con scadenza 31 dicembre 2013, per i privati (singole unità immobiliari) e 30 giugno 2014, per i condomini.
Si ricorda, a tale proposito, che per rientrare nell’aliquota IRPEF del 65% vale il principio di cassa, ovvero fa fede la data del bonifico, non della fattura. Quindi, i pagamenti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 permetteranno di rientrare nella detrazione del 65%.
Nel caso delle pompe di calore, queste ultime sono state escluse dalla detrazione del 65%. Fino al 30 giugno 2013 potranno tuttavia continuare a usufruire del 55%.
Dal 1 luglio 2013, per le pompe di calore, resteranno come uniche opzioni la detrazione del 50% (in tal caso, bisogna possedere un titolo edilizio abitativo), oppure la nuova forma di incentivo statale denominato “Conto termico“.
DOCUMENTAZIONE PER IL 65%
A differenza della detrazione fiscale del 50%, per ottenere la quale non bisogna fare alcun tipo di comunicazione, nel caso della detrazione del 65% per sostituzione caldaia, è necessario trasmettere all’ENEA il cosiddetto “Allegato E” (entro 90 giorni dalla fine dei lavori); si tratta di una scheda descrittiva relativa all’intervento effettuato – nel caso della caldaia va barrato il comma 347 e compilata la parte “Climatizzazione invernale” (l’”Allegato E” è scaricabile all’interno del portale, dopo la registrazione). La trasmissione deve avvenire esclusivamente via telematica, a seguito di autenticazione, tramite l’apposito sito web “finanziaria 2013“.
Riguardo, infine, alla causale del bonifico per la detrazione IRPEF del 65% per sostituzione caldaia, si indicherà: “Intervento di risparmio energetico – detrazione 65% ai sensi dell’art. 1, comma 347 Legge 296/2006“.
In sintesi:
Tipo intervento |
Ammontare della detrazione |
Sostituzione della vecchia caldaia con una di tipo tradizionale (ma anche a condensazione o a biomassa o pompa di calore)La detrazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 |
50% in 10 anni |
Sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione o a biomassa (legge n° 296/2006)Termine di scadenza: 31 dicembre 2013 per i privati e 30 giugno 2014 per i condomini |
65% in 10 anni |
IVA agevolata caldaie
Chi installa una nuova caldaia in un immobile residenziale può inoltre beneficiare dell’agevolazione IVA sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In pratica verrà applicata l’IVA agevolata al 10%.
Per maggiori informazioni consultare la Guida_ristrutturazioni_ottobre.2013[1] e la Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013[1]
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