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DAL 1° GIUGNO 2014 CAMBIA LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  

 DPR 74/2013 E D.M. 10 febbraio 2014

i nuovi libretti

Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici

cosa cambia per l’utente

Il vecchio libretto della caldaia viene sostituito dal LIBRETTO DI IMPIANTO che, oltre a riportare i dati relativi della caldaia, riporta quelli relativi ai climatizzatori e ad altri impianti e componenti di impianto presenti nell’abitazione o ufficio o azienda (vengono inclusi tutti gli impianti  con potenza maggiore di 5 kW).

Così la nuova normativa include tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW.

I vecchi documenti (Libretto della caldaia o Libretto di Centrale) dovranno essere conservati insieme al nuovo LIBRETTO DI IMPIANTO.

Il libretto viene compilato per la prima volta dall’installatore, ma se l’impianto è già esistente  spetta al Responsabile dell’impianto procurarsi il libretto e compilarlo.

Al momento in cui il manutentore verrà ad eseguire una qualsiasi operazione il libretto gli dovrà essere consegnato per l’aggiornamento.

 chi deve compilare cosa:

A cura  del Responsabile che la firma Scheda 1
Installatore Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Responsabile (con firma 3° Responsabile) Scheda 3
Manutentore Schede 11, 12
Ispettore Scheda 13
Responsabile o eventuale 3° Responsabile Scheda 14

 Sanzioni per inadempienze

I controlli verranno sempre eseguiti dall’Ente controllore (PubliES, Publicontrolli, Agenzia Fiorentina per l’Energia, etc.) e le inadempienze rispetto agl’obblighi di legge potranno essere sanzionati secondo il D. Lgs. 192/2005 o da altre disposizioni della Regione.

Tali sanzioni possono andare da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 € a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile.

Anche il manutentore o l’installatore potrà essere sottoposto a sanzione da 1.000 a 6.000 € per inadempienze rispetto alla compilazione e rilascio della documentazione di legge.

 

 

 

NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE – COSA CAMBIA DAL 1° GIUGNO

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Con Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione ed i nuovi rapporti di efficienza energetica, così come previsto dall’art.7, comma 6, del D.P.R. 74/2013.

A partire dalla data del 1 giugno 2014, pertanto, tutti gli impianti termici dovranno essere muniti dei nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, conformi all’Allegato I del Decreto Ministeriale 10/02/2014.

Si precisa che, ai sensi dell’art.3, comma 8, del Decreto Ministeriale 10/02/2014, per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i vecchi “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, dovranno essere conservati ed allegati al nuovo Libretto di impianto per la climatizzazione.

Nel caso di dismissione dall’impianto termico, senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione dovranno essere conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

Inoltre, per tutte le operazioni di manutenzione e/o di controllo dell’efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 kW, e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, effettuate a partire dalla data del 1 giugno 2014, dovranno essere utilizzati i nuovi modelli conformi agli allegati II, III, IV e V del Decreto Ministeriale 10/02/2014, che andranno a sostituire i vecchi allegati F e G del D.Lgs. 192/2005.

I nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica sono stati suddivisi in quattro configurazioni, a seconda delle diverse tipologie impiantistiche, ovvero:

Tipo 1 – Impianti con generatore di calore a fiamma Allegato II al decreto Ministeriale 10/02/2014;
Tipo 2 – Gruppi frigo – Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore Allegato III al decreto Ministeriale 10/02/2014;
Tipo 3 – Scambiatori – Impianti alimentati da teleriscaldamento Allegato IV al decreto Ministeriale 10/02/2014;
Tipo 4 – Impianti Cogenerativi Allegato V al decreto Ministeriale 10/02/2014;

I predetti rapporti di efficienza energetica, inoltre, prevedono una sezione, sotto forma di Check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

Per maggiori informazioni consulta la nostra sezione “Normativa” oppure il sito del Ministero dello Sviluppo Economico dove potrai trovare i riferimenti normativi.

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DEDICATO A TUTTI I PROFESSIONISTI CHE OGNI GIORNO SI IMPEGNANO NEL LORO LAVORO SCONTRANDOSI CON IL DISPREZZO DI ALCUNI CLIENTI

                                                    condizionatore2

Un installatore  fu chiamato a riparare un condizionatore molto grande ed estremamente complesso, un climatizzatore  del valore di 3000 euro
Aprendo il motore esterno, annuì, mormorò qualcosa tra sé e dopo averlo acceso e spento diverse volte.
Prese un piccolo cacciavite dalla tasca e girò a metà a una piccola vite. Poi accese di nuovo il climatizzatore e scoprì che funzionava perfettamente.
Il presidente della società fu felice e si offrì di pagare il conto sul posto.
– Quanto le devo? chiese.
– Viene 200 euro, se non vi dispiace.
– 200 euro? 200 euro  per un paio di minuti di lavoro? 200 euro, semplicemente girando una piccola vite? Io so che il mio condizionatore costa 3000 euro, ma 200 euro è un importo pazzesco! Pagherò solo se mi invia una fattura dettagliata a giustificare perfettamente questa cifra.
L’installatore annuì e se ne andò.
La mattina dopo, il Presidente ricevette la fattura, lesse attentamente, scosse la testa e procedette a pagare, senza indugio..
La fattura diceva:
Servizi offerti:
-Serrare una vite ……………………….euro 1
-Sapere quale vite serrare …………..euro 199,00
 

 

NUOVA GAMMA DI CALDAIE A BASSA EMISSIONE DI NOx

 

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A fronte della limitazione attuata con l’ultima finanziaria sulle detrazioni fiscali per la sostituzione delle caldaie, che non concede di beneficiare delle detrazioni fiscali a meno di non sostituire il generatore con una caldaia a condensazione o a bassa emissione di NOx,  Hermann Saunier Duval arricchisce la propria offerta proponendo al mercato una nuova gamma di caldaie con basse emissioni inquinanti.

Micra 3 24 SE Low NOx ed Eura 3 30 SE Low NOx sono dotate di uno speciale bruciatore in acciaio-rame raffreddato ad acqua, progettato per ridurre le emissioni di ossido di azoto (NOx) e di monossido di carbonio (CO). Questo sistema all’avanguardia evita la perdita di rendimento termico e produce una combustione ottimale e controllata con bassissime emissioni, inferiori a quanto prodotto da una caldaia a condensazione.

I modelli possiedono una classificazione energetica 3 stelle (92/42/CEE) con rendimenti fino al 93%. Eura 3 Low NOx beneficia di un comfort sanitario 3 stelle (EN 13203-1), grazie all’esclusiva tecnologia Aquaspeed Fastin grado di eliminare i tempi di attesa di acqua calda sanitaria. Le nuove caldaie sono compatibili con gli impianti solari e intervengono quando l’irraggiamento del sole non è sufficiente a coprire il fabbisogno termico.

Il pannello comandi della nuova gamma Low NOx coniuga estetica e facilità di utilizzo. I tasti e la simbologia utilizzati consentono all’utente una selezione pratica delle funzioni e delle temperature desiderate abbinata a un uso semplice e immediato. Il display digitale consente di visualizzare costantemente la temperatura del circuito di riscaldamento o la pressione dell’impianto e di impostare i principali parametri di funzionamento della caldaia.

Inoltre i modelli Low Nox rappresentano una valida alternativa alle caldaie per le quali lo scarico in canna fumaria risulta di difficile o di impossibile realizzazione. Permettono, infatti, di scaricare a parete nei casi previsti dalla legge numero 90 del 03/08/2013.

Eura 3 Low NOx è disponibile nella versione da 30 kW a camera stagna con il sistema Aquaspeed Fast, Micra 3 Low NOx in quella da 24 kW a camera stagna.

 

vedi anche il sito della Hermann Saunier Duval

Incentivi fiscali del 65% – VALVOLE TERMOSTATICHE

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Da l’Esperto Risponde n. 4 de Il Sole24 ore del27/01/2014

Quesito n. 224.

Abito in una casa monofamiliare, che ha tre livelli per il riscaldamento. Ogni piano è gestito con un cronotermostato. Se sostituisco la caldaia con una a condensazione, per fruire del recupero fiscale del 65 per cento, bastano i cronotermostati esistenti o sono obbligato a mettere anche su ogni calorifero una valvola termostatica?

 S.G. Milano

R. l’articolo 1, comma 139, della legge 147/2013 prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cosiddetto 65%). Tra gli interventi che fruiscono di questo beneficio, vi sono anche quelli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) mediante l’installazione di caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per tali interventi, il valore massimo della detrazione è pari a 30.000 euro (decreto attuativo 19 febbraio 2007). La messa a punto del sistema di distribuzione comprende anche l’installazione, sui terminali di distribuzione, delle valvole termostatiche che sono considerate parte integrante dell’impianto. Pertanto per fruire della detrazione, risulta necessaria anche l’installazione delle valvole.

 

da L’Esperto Risponde de Il Sole 24Ore n. 63

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Quesito n. 3761

Mi pareva che, nel caso di sostituzione contemporanea di caldaia e condizionatore, fosse possibile per entrambi accedere al 65% (se la caldaia a condensazione e condizionatore con inverter), mentre la risposta dell’Agenzia delle Entrate a un quesito inviato via mail dice che: “la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia rientrano nelle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e sono agevolabili con l’aliquota del 65% se sostenuti entro dicembre 2013. L’installazione di condizionatori che vanno ad integrare un impianto di riscaldamento esistente accedono invece alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis Dpr 917/1986). il condizionatore deve essere a inverter. Non è richiesta altra caratteristica”. Chi ha ragione?

 

Effettivamente, sul punto occorre far chiarezza. Nessun problema per l’applicazione del 50% per il condizionatore a integrazione dell’impianto di riscaldamento. L’installazione di uno nuovo o la sostituzione del condizionatore vecchio con uno a pompa di calore inverter (e non solo per il raffreddamento) fruisce della detrazione del 50% (art. 16 bis Tuir 917/86 e art. 16 DL 63/2013, convertito in legge 90/2013) per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico.

Il 50% infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie.

Viceversa, se il condizionatore è senza pompa di calore, la detrazione non si applica (vedi guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it).

Per fruire del 50% è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale.

Viceversa, per fruire della detrazione del 65% (articolo 14 del DL 63/2013 convertito in Legge 90/2013) è necessario che il condizionatore sostituisca integralmente o parzialmente l’impianto di riscaldamento preesistente e non sia ad integrazione dello stesso (vedi guida al 55% su www.agenziaentrate.it).

Cosa c’è dietro ad un intervento fatto dai nostri tecnici?

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Tutti possono vedere quale lavoro svolge il tecnico che viene a effettuare la manutenzione o a riparare la caldaia, ma non tutti sanno quale e quanto lavoro c’è dietro l’intervento stesso.

Così abbiamo pensato di dare un’idea di quello che è il normale iter lavorativo del nostro centro assistenza.

Cominciamo col dire che gli interventi che effettuano i nostri tecnici possono essere di due tipi: ordinari o straordinari.

Interventi ordinari sono le manutenzioni annuali, per le quali esiste uno scadenzario in base al quale siamo noi a ricontattare il cliente per concordare un appuntamento; interventi straordinari sono invece i guasti, che ovviamente non si possono prevedere e per i quali è il cliente che ci contatta richiedendo l’intervento.

In entrambi i casi a livello amministrativo viene aperta una chiamata e registrata sull’agenda del tecnico designato.

Il giorno prestabilito il nostro tecnico effettuerà il lavoro e a fine giornata riporterà il rapporto di controllo termico o allegato G (in caso di manutenzione ordinaria), il rapportino di lavoro e la documentazione fiscale (ricevuta fiscale).

Gli operatori amministrativi si occupano quindi di aggiornare ogni scheda cliente con quanto rilevato durante l’intervento (eventuali malfunzionamenti, perdite d’acqua…) e con quanto è stato effettuato durante lo stesso (revisione, analisi fumi, regolazioni varie, sostituzione ricambi, etc…).

Se è stata effettuata la manutenzione annuale viene compilato l’allegato G in versione digitale e una volta registrata anche la parte contabile la chiamata viene chiusa.

Nell’anno in cui si effettua anche il controllo di efficienza energetica (controllo dei fumi) i dati dell’allegato G devono essere digitalizzati anche sul portale dell’Ente controllore (Publies, Fiorentina Energia, etc…) e successivamente consegnati in formato cartaceo all’Ente stesso.

In conclusione un’ora, un’ora e mezza di lavoro di un tecnico ha dietro almeno un’altra ora di lavoro amministrativo.

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CALDAIE A CONDENSAZIONE – Qualche informazione in più

Con i vantaggi offerti dalle detrazioni fiscali, molti persone che stanno valutando la sostituzione della caldaia sono orientati sulla sostituzione di quella tradizionale con una a condensazione.

I maggiori incentivi disponibili (il 65%), i rendimenti superiori, insieme alla sensibile riduzione dei consumi e dell’inquinamento atmosferico sono certamente ottimi motivi per rivolgere la nostra scelta sulla tecnologia a condensazione.

Ma vediamo di capire meglio cosa rende più efficiente una caldaia a condensazione rispetto ad una di tipo tradizionale.

Ogni caldaia a gas produce calore mediante la combustione del gas stesso, tale processo insieme al calore genera dei fumi contenenti vapore acqueo e ossidi (CO2, NOx, etc).

Parte del calore viene dunque disperso, trattenuto dal vapore acqueo e rilasciato quando, raffreddandosi i fumi a contatto con l’atmosfera esterna, il vapore si condensa in un fluido acido.

condensazione

La maggiore efficienza delle caldaie a condensazione sta proprio nella capacità di recuperare la maggior parte del calore latente presente nei fumi prodotti dalla combustione che prima di disperdersi dal camino viene recuperato riscaldando l’acqua di ritorno dall’impianto.

La condensa che si accumula durante questo processo, contenente sostanze acide, viene convogliata in un’apposita vaschetta di raccolta e deve essere smaltita in base alla norma UNI 11071. Tale norma prevede tuttavia che, per le caldaie con potenza inferiore ai 35 kW (uso domestico), la condensa possa essere smaltita direttamente attraverso lo scarico in acque superficiali (fognature).

Tutti i vantaggi offerti dalla tecnologia a condensazione fanno i conti con alcuni paletti economici e normativi.

Infatti una caldaia a condensazione ha un costo superiore rispetto ad una caldaia tradizionale e la sua sostituzione richiede obbligatoriamente un lavaggio dell’intero impianto con prodotti specifici (operazione solo raccomandata per la sostituzione di caldaie di tipo tradizionale); operazione senza la quale le case madri non fanno valere la garanzia sull’apparecchio ed il cui costo non è trascurabile.

Inoltre non tutti gli edifici possono ospitare una caldaia a condensazione: infatti a partire dal 1 settembre 2013 per gli impianti termici installati ex novo – in tutte le tipologie di immobili – vige l’obbligo di scaricare a tetto.

Sono previste deroghe solo in caso di sostituzione di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre,  nel caso di case storiche/stabili vincolati o di fronte all’impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s’installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni.

vedi anche Hermann Saunier Duval

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