Decreto 10/02/2014 – nuovo libretto di impianto e rapporti di efficienza energetica

DECRETO 10 febbraio 2014 

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (14A01710) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014)normativa1

          IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: decreto  del  Presidente  della  Repubblica  74/2013)recante la definizione dei criteri generali in materia di  esercizio, conduzione, controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva  degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari ai sensi dell’art. 4 del decreto  legislativo  19  agosto  2005, n. 192, di attuazione delle direttive 2002/91/CE e  2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare:

    l’art. 7, comma 5,  secondo  cui  gli  impianti  termici per  la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria devono essere muniti di  un “Libretto di impianto per la climatizzazione”;

    l’art. 8, comma 5, secondo cui, al termine  delle  operazioni  di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a  redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto  di  controllo  di  efficienza energetica,  nelle  forme  indicate  all’Allegato  A   del   medesimo regolamento;

    l’art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti  di  efficienza  energetica  di  cui all’art. 8, comma 5, nelle versioni o  configurazioni  relative  alle diverse  tipologie  impiantistiche,  sono  aggiornati,  integrati   e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica,  con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  entro  il  1°  luglio 2013, ferma restando la facolta’ delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni;

  Considerate le  analisi  sviluppate  in  fase  istruttoria  con  il supporto tecnico-scientifico dal Comitato Termotecnico Italiano sulla base delle esperienze fin qui  maturate, delle  evoluzioni  previste nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con gli operatori del settore;

  Considerata l’opportunita’  di  prevedere  un  lasso  temporale  di adeguamento del sistema per l’adozione dei modelli aggiornati con  il presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti nel corso della stagione di riscaldamento;

                               Decreta:

                                Art. 1

                   Modello di libretto di impianto per la climatizzazione

   1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici  sono  muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (di  seguito:  il Libretto)conforme al modello riportato all’allegato I del  presente decreto.

 Art. 2

             Modelli di rapporto di efficienza energetica

   1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi  di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  74/2013,  su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma  5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.

  2. Il comma 1 non  si  applica  agli  impianti  termici  alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.

 Art. 3

           Compilazione e modalita’ di utilizzo dei modelli

   1.  Il  libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013.

  2. Gli allegati  al  presente  decreto  sono  resi  disponibili  in formato PDF sul sito del Ministero dello sviluppo  economico  e  sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi  contenuti,  anche nell’ambito della documentazione inerente il catasto  territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione  predispone  ai  sensi dell’art.10, comma4, lettera a), del decreto del  Presidente  della Repubblica 74/2013.

  3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni  o dalle Province autonome ai sensi dell’art.7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella  della sezione del libretto cui afferiscono.

  4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori  termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle  associazioni di interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l’eventuale aggiunta del logo delle  associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione.

  5. Al responsabile dell’impianto e’ data facolta’ di selezionare  e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto  pertinenti alla tipologia dell’impianto termico al quale il libretto stesso  si riferisce.

  6.  Nel caso di integrazioni dell’impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto e’ aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli  interventi  eseguiti.

Nel  caso  di  dismissione  dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

  7. Il Libretto puo’ essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia  conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell’autorita’ competente.

  8. Per gli impianti esistenti alla data  del 1°giugno 2014,i “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, gia’ compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003,  devono  essere  allegati  al Libretto.

  9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei  libretto di impianto per la climatizzazione e dei  rapporti di  controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione  degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche piu’ diffuse.

 Art. 4

     Disposizioni finali

   1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003  sono sostituiti dall’allegato I del presente decreto.

  2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19  agosto 2005,  n. 192, sono sostituiti dagli allegati II,III,IV e V del presente decreto.

  3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.

     Roma, 10 febbraio 2014

                                              Il Ministro: Zanonato

vedi anche Gazzetta Ufficiale su http://www.gazzettaufficiale.it/

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