nuovi libretti di impianto per la climatizzazione
DAL 1° GIUGNO 2014 CAMBIA LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
DPR 74/2013 E D.M. 10 febbraio 2014
Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici
cosa cambia per l’utente
Il vecchio libretto della caldaia viene sostituito dal LIBRETTO DI IMPIANTO che, oltre a riportare i dati relativi della caldaia, riporta quelli relativi ai climatizzatori e ad altri impianti e componenti di impianto presenti nell’abitazione o ufficio o azienda (vengono inclusi tutti gli impianti con potenza maggiore di 5 kW).
Così la nuova normativa include tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW.
I vecchi documenti (Libretto della caldaia o Libretto di Centrale) dovranno essere conservati insieme al nuovo LIBRETTO DI IMPIANTO.
Il libretto viene compilato per la prima volta dall’installatore, ma se l’impianto è già esistente spetta al Responsabile dell’impianto procurarsi il libretto e compilarlo.
Al momento in cui il manutentore verrà ad eseguire una qualsiasi operazione il libretto gli dovrà essere consegnato per l’aggiornamento.
chi deve compilare cosa:
A cura del Responsabile che la firma | Scheda | 1 |
Installatore | Schede | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Responsabile (con firma 3° Responsabile) | Scheda | 3 |
Manutentore | Schede | 11, 12 |
Ispettore | Scheda | 13 |
Responsabile o eventuale 3° Responsabile | Scheda | 14 |
Sanzioni per inadempienze
I controlli verranno sempre eseguiti dall’Ente controllore (PubliES, Publicontrolli, Agenzia Fiorentina per l’Energia, etc.) e le inadempienze rispetto agl’obblighi di legge potranno essere sanzionati secondo il D. Lgs. 192/2005 o da altre disposizioni della Regione.
Tali sanzioni possono andare da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 € a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile.
Anche il manutentore o l’installatore potrà essere sottoposto a sanzione da 1.000 a 6.000 € per inadempienze rispetto alla compilazione e rilascio della documentazione di legge.